
IL DDL DELLA MONTAGNA 2022
STRUTTURA E CONTENUTO
PARTE 1 ART. 1/5
Il disegno di legge è costituito da 19 articoli, ripartiti in sei capi.
Il capo I contiene le norme generali.
L’articolo 1 indica le finalità che s’intendono perseguire con l’intervento normativo. In particolare, si chiarisce che il disegno di legge, in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volto a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitarne gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l’agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l’industria, il commercio, l’artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano. Si demanda inoltre allo Stato e alle regioni l’attuazione delle politiche di sostegno per la tutela e la valorizzazione delle zone montane nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Si prevede, infine, che lo Stato promuova azioni volte a ottenere il riconoscimento della specificità delle zone montane nell’ambito delle istituzioni dell’Unione europea.
L’articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani, definendo l’ambito di applicazione della legge, e consente l’individuazione dei comuni destinatari di particolari disposizioni di incentivo previste dal presente disegno di legge. L’elenco dei comuni montani, sul quale sono state operate, in prima battuta, le previsioni finanziarie del DDL, merita una revisione e differenziazione, perché gli interventi di sostegno siano indirizzati verso i territori montani più disagiati.
Ai sensi del comma 1, i criteri per la classificazione dei comuni montani sono definiti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dando preminente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l’elenco dei comuni montani che, ai sensi del comma 2, viene aggiornato dall’Istituto nazionale di statistica entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Sono in ogni caso classificati montani i comuni che appartengono ad una provincia interamente montana ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. L’articolo prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani, disponendo che conserva la classificazione di comune montano il comune risultante dalla fusione fra un comune classificato come tale e un comune sprovvisto di tale qualità, e che i comuni risultanti dalla scissione conservano la medesima classificazione di comuni montani solo ove, all’esito della scissione, continuino a presentare i requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nell’ambito dell’elenco dei comuni montani così definito, il comma 3 permette l’individuazione dei comuni destinatari delle particolari misure di incentivazione di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 del disegno di legge. Questo elenco di comuni, necessariamente più ridotto rispetto al primo è definito con un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la definizione dell’elenco dei comuni montani, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, sulla base dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il capo II verte su organi, risorse e programmazione strategica.
L’articolo 3 contiene la previsione della Strategia Nazionale per la Montagna Italiana (SNAMI), che è definita con un orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 17 Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali, di concerto con il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. In particolare, la SNAMI individua, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori. La SNAMI è adottata in armonia con le misure previste dalla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), quale politica finanziata con le risorse delle politiche di coesione e finalizzata a contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese, in larga parte coincidenti con quelle delle zone montane. Al fine di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità sopra indicate, la disposizione istituisce il Tavolo Tecnico Scientifico permanente per lo sviluppo delle montagne italiane. Si tratta di una struttura organizzativa di supporto tecnico-scientifico al Dipartimento degli affari regionali, presso cui è istituito il suddetto Tavolo, che può avvalersi anche della collaborazione delle università e di altri soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati o comunque dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva inoltre il medesimo Dipartimento nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna e nell’elaborazione della SNAMI. Alle riunioni del Tavolo partecipano anche tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell’Unione delle province d’Italia e uno dell’Uncem, designati dalla Conferenza unificata, sempre nell’intento di favorire la cooperazione tra le amministrazioni partecipanti all’attuazione degli interventi previsti dalla SNAMI.
L’articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane. A decorrere dal 2023 il Fondo finanzia gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall’articolo 18 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022, che prenderanno più compiuta forma nella SNAMI, nelle misure di sostegno previste nei capi III, IV e V del disegno di legge nonché nelle iniziative del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie finalizzate alla realizzazione delle politiche a favore della montagna. Una quota parte delle risorse del Fondo, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità. Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto ad ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.
L’articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Prevede inoltre che la SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, detti specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell’esercizio delle professioni della montagna.
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